Missione
(1) Lo scopo principale della Fondazione è il sostegno dei suoi beneficiari e la promozione del loro sviluppo economico nel senso più ampio. Inoltre, come scopo secondario, la Fondazione è autorizzata a effettuare donazioni o contributi per scopi non profit, caritatevoli o ecclesiastici. (2) Salvo quanto diversamente previsto nella Dichiarazione della Fondazione, come di volta in volta modificata, e salvo disposizioni di legge imperative contrastanti, la Fondazione è autorizzata a intraprendere tutte le operazioni e ad adottare tutte le misure che appaiano necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, in particolare ad accettare donazioni ai sensi dell'articolo 4, a contrarre obbligazioni e a concedere e contrarre prestiti, a partecipare ad altre società, a cedere il patrimonio della Fondazione in tutto o in parte e ad acquisire, gestire, cedere o considerare, gravare o alienare beni mobili e immobili, materiali e immateriali di qualsiasi tipo, il tutto in Svizzera e all'estero. (3) Il Consiglio di Amministrazione, insieme a uno o più (co-)fondatori della Fondazione AZP e/o ai loro discendenti, è autorizzato, al fine di raggiungere lo scopo della Fondazione (ad esempio, in caso di persistenti disaccordi tra singoli beneficiari e/o potenziali beneficiari in merito all'amministrazione del patrimonio conferito), a costituire cosiddette fondazioni subordinate o successorie, fondazioni nazionali o estere, trust o strutture simili, e a trasferire il patrimonio della Fondazione AZP a tali strutture, in tutto o in parte, a beneficio di uno o più beneficiari, con l'esclusione parziale o totale di altri beneficiari. La Fondazione può pertanto anche fondare altre fondazioni o strutture giuridiche simili in Svizzera o all'estero e devolvere loro il patrimonio, previa approvazione unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Lo scopo della fondazione subordinata o successoria non deve essere congruente con quello della Fondazione AZP. (4) Non è consentita l'attività commerciale.